RATEIZZAZIONE DEL DEBITO
Riferimenti normativi
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art. 12 Regolamento di Previdenza
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Riferimenti Ente:
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Area Previdenza
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E' prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento dell'importo a debito.
La richiesta di dilazione deve essere presentata inviando all'Ente l'apposito modulo di domanda, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed alla copia della ricevuta di versamento dell'importo dovuto a titolo di acconto, pari al 2% del debito complessivamente maturato.
Riferimenti per effettuare il versamento dell'importo in acconto (2% del debito complessivo):
ORDINANTE: indicare nome e cognome
BENEFICIARIO: ENPAPI - Via Alessandro Farnese 3, 00192 ROMA
BANCA: Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT78 R056 9603 2110 0007 8920 X63
CAUSALE: RAR e codice fiscale dell'Iscritto
La rateizzazione può essere concessa per importi superiori ad euro 2.000,00 (riferiti ai debiti insoluti alla data della domanda) e per un periodo di tempo non superiore a 48 mesi.
La procedura
La domanda, corredata dei documenti richiesti, viene sottoposta all'attenzione del primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa deliberazione. Successivamente l'Iscritto riceverà:
- piano di ammortamento in doppia copia (una da inviare all'Ente debitamente sottoscritta);
- accettazione del piano;
- ordine di bonifico permanente che gli Iscritti dovranno attivare presso la propria banca.
Modalità di calcolo
Viene applicato, per l'anno 2017, un tasso effettivo annuo pari a 1,5 punti percentuali.
Per la determinazione dell'importo della rata mensile viene utilizzato un piano di ammortamento alla francese con il regime finanziario della capitalizzazione ad interesse composto.
Il mancato pagamento di n. 3 rate, anche non consecutive, comporterà l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 1186 c.c., con possibilità dell'Ente di procedere giudizialmente al recupero dell'intero saldo dovuto; in caso di ritardo nei pagamenti delle rate sarà applicato il regime sanzionatorio e gli interessi a norma degli artt. 9,10 ed 11 del Regolamento di Previdenza ENPAPI.